DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

ARTICOLO 1

E' costituita, a tempo indeterminato, una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460, denominata " IL SOGNO ONLUS".

L'Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare nella propria denominazione, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo ONLUS.

ARTICOLO 2

La ONLUS non ha fini di lucro, potendo svolgere soltanto le attività indicate nel presente articolo e quelle ad esse direttamente connesse e perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale ha per scopo quello di operare a favore delle realtà delle persone più emarginate e delle loro famiglie, facendo accoglienza nelle diverse forme che le esigenze richiederanno (dall'ospitalità diurna al soccorso nell'emergenza, dall'accoglienza temporanea all'affido vero e proprio).

L'Associazione ispira la sua azione ai valori cristiani del Vangelo ed ha lo scopo di contribuire, tramite strutture educative ed una comunità alloggio nell'hinterland tiburtino, ad affrontare le problematiche di adulti e minori in difficoltà che, per situazione sociale e familiare o per comportamenti già attuati, necessitano di una azione di prevenzione educativa ispirata ai valori cristiani, con facoltà di collaborare con i servizi sociali degli Enti locali.

Gli interventi che l';Associazione intende attuare nella "Casa Famiglia" sono orientati a:

- soddisfare i bisogni primari delle persone in stato di disagio;

- recuperare e sviluppare le potenzialità soggettive, psichiche e relazionali;

- accogliere gli ospiti per mantenerli, istruirli ed educarli, tutelandone lo sviluppo psico-fisico ed affettivo, curandone le relazioni sociali, l'incolumità l'educazione, l'igiene e l'alimentazione e quanto necessario per mantenere e migliorare uno sviluppo psico-fisico ed affettivo ottimale;

- sostenere l'autonomia dei soggetti e favorire l'inserimento nella vita sociale utilizzando al meglio tutte le risorse positive presenti sul territorio;

- ricostruire un contesto di appartenenza che integri le diverse fasi esistenziali

- facilitare i rapporti tra il minore e i genitori sostenendo il reinserimento, ove possibile, presso il nucleo familiare di origine;

- curare le attività formative ed educative, favorendo l'inserimento e il recupero della situazione scolastica e sociale, prestando la massima attenzione alla vita di relazione sia all'interno che all'esterno della "Casa Famiglia"

- creare le opportunitàper la fruizione attiva di spettacoli e di attività ricreative (cinema, spettacoli teatrali, musica, sport) e per la pratica di attività di laboratorio e di animazione teatrale e culturale, anche per il conseguimento degli obiettivi di aggregazione e risocializzazione;

- stimolare i processi creativi in modo da sviluppare interesse ed autostima. In particolare sono previste attività di manipolazione, attività pittorica, attività di movimento, fruizione guidata dei programmi televisivi, alfabetizzazione informatica;

- instaurare un rapporto educativo, non sostitutivo delle figure genitoriali, attraverso la relazione quotidiana tra i minori e gli educatori;

- realizzare, attraverso la continuità del rapporto e la collaborazione reciproca, un progetto di educazione individualizzata in funzione dei ritmi e degli eventi della vita quotidiana condivisi;

- richiamare costantemente le persone accolte ai valori di solidarietà e condivisione nella prospettiva della costruzione attiva del proprio futuro.

ARTICOLO 3

La ONLUS ha sede in Tivoli (RM) Strada San Pastore n.34. c/o Carlo Ricci.

PATRIMONIO

ARTICOLO 4

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della ONLUS sono costituite:

- dalle quote associative;

- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o della partecipazione ad esse;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:

- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;

- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche e private per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ASSOCIATI

ARTICOLO 5

Sono Soci dell'Associazione le persone o gli Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 Dicembre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. I Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione. La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni o morosità o indegnità; la morosità e la dignità verranno sancite dall'Assemblea dei Soci.

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee ed a recedere dall'appartenenza all'associazione. Tutti i Soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I Soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 6

L'esercizio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo dell'esercizio in corso. Gli utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 7

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un vice Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all' anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla presentazione all'Assemblea; compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio stesso.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 8

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti e dissenzienti. I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'Ordine del Giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. L'Assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del presidente e di eventuali altri organi dell'Associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci mediante delega scritta. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, ovvero, in caso di sua assenza, da altro membro del Consiglio stesso ovvero da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'articolo 21 c.c.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 9

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra ONLUS operante in analogo settore.

CONTROVERSIE

ARTICOLO 10

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i Soci e tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre Arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due Arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Gli Arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

NORMA DI CHIUSURA

ARTICOLO 11

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Codice Civile.

F.to Renzo Campetella

F.to Carlo Ricci

F.to Alessandro Campetella

F.to Francesco Farcomeni

F.to Fabrizio Colle

F.to Bernardina Maria Cellanetti

F.to Giancarlo MAZZA ; Notaio ROMA 13 luglio 2006

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